TESTO
della proposta di legge n. 1318
TESTO
della Commissione
Disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo e istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi. Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali.
 
Capo I
PRINCÌPI GENERALI
 
Art. 1.
(Esclusiva cura degli interessi pubblici).
        1. I titolari di cariche pubbliche, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti ad operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati.
        2. I titolari di cariche pubbliche hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse, recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.
      3. I titolari di cariche pubbliche hanno altresì l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, recando ad esse un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.

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Art. 2.
(Conflitto di interessi).
 

      1. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di Governo, ovvero il presidente di una regione, il componente di una giunta regionale, il presidente o il componente di una giunta provinciale, il sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti è titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

        2. Sussiste altresì conflitto di interessi nei casi in cui il coniuge non legalmente separato o i parenti o affini entro il secondo grado del titolare di una carica di Governo, ovvero del presidente di una regione, del componente di una giunta regionale, del presidente o del componente di una giunta provinciale, del sindaco o del componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico siano titolari di interessi economici privati che possano condizionarlo nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o che possano alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
        3. Sussiste altresì conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di Governo, ovvero il presidente di una regione, il componente di una giunta regionale, il presidente o il componente di una giunta provinciale, il sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti è preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente, o in altra posizione analoga, comunque denominata, alla cura di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

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Capo II
AUTORITÀ PER LA PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI E DELLE FORME DI ILLECITO ALL'INTERNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
      (V. articolo 5).
Art. 3.
(Istituzione dell'Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi e delle forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione).
 

      1. È istituita l'Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi e delle forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominata «Autorità», con sede in Roma.

        2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; è organo collegiale composto da cinque membri, dei quali due sono eletti dal Senato della Repubblica, due dalla Camera dei deputati, uno, con funzione di presidente, è nominato dai Presidenti del Senato e della Camera, d'intesa tra loro.
        3. L'elezione da parte di ciascuna Camera ha luogo a scrutinio segreto, con voto limitato a uno. Sono eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
        4. Possono far parte dell'Autorità i professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e gli avvocati dopo venti anni di esercizio della professione.
        5. Non possono essere eletti o nominati membri dell'Autorità:
          a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una carica di Governo;
            b) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una delle altre cariche di cui all'articolo 2, comma 1;

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            c) coloro che siano stati condannati per delitto non colposo con sentenza definitiva passata in giudicato;
            d) coloro che siano coniugi, parenti o affini fino al secondo grado di uno dei titolari di una delle cariche di cui all'articolo 7;
            e) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di trustee, di consulenti di uno dei titolari delle cariche di Governo o del coniuge anche separato, di parenti o affini entro il secondo grado, delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, o abbiano ricoperto ruoli negli enti controllati da uno dei titolari di cariche di Governo o da coniuge anche separato, da parenti o affini entro il secondo grado, dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
        6. Nel caso in cui una delle situazioni di cui alla lettera d) del comma 5 venga a realizzarsi nel corso dell'esercizio del mandato del membro dell'Autorità, qualora il medesimo non ritenga di rassegnare le dimissioni, si applica in ogni caso la disposizione di cui al comma 9.
        7. I membri dell'Autorità, durante il loro mandato, non possono, a pena di decadenza:
          a) ricoprire qualunque altra carica o ufficio pubblico;
            b) assumere qualunque impiego pubblico o privato;
            c) esercitare attività professionali, anche in forma associata o societaria, e di consulenza, nonché funzioni arbitrali, anche se non retribuite;
            d) esercitare attività imprenditoriali;
            e) assumere le funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe funzioni comunque denominate, in imprese o società

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  pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;
            f) ricoprire cariche all'interno di organismi di partiti o movimenti politici, o di associazioni sindacali o di categoria;
            g) candidarsi in elezioni o sostenere pubblicamente candidati in elezioni.
        8. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Dopo l'elezione o la nomina a membro dell'Autorità possono essere percepiti compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza, e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente all'assunzione della carica.
        9. I membri dell'Autorità sono tenuti ad astenersi dal partecipare a qualunque decisione relativa ad uno dei soggetti di cui all'articolo 7 quando:
          a) siano con il medesimo in rapporti di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado, o siano suoi conviventi;
            b) abbiano, o siano coniuge, parente o affine di secondo grado o convivente di chi ha, una lite pendente con il medesimo;
            c) abbiano, o siano coniuge, parente o affine di secondo grado o convivente di chi ha, un rapporto di debito o credito con il medesimo;
            d) abbiano avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro, anche come liberi professionisti, con il medesimo o con società o imprese in cui lo stesso detenga partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
        10. Sull'astensione decide l'Autorità, in assenza del membro della cui astensione si

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  discute. La decisione è presa su richiesta di uno dei membri dell'Autorità o dell'interessato dalla decisione.
        11. Ciascun membro dell'Autorità dura in carica sette anni e il suo mandato non è rinnovabile. Il mandato è prorogato fino all'elezione del membro chiamato a sostituirlo. Nel caso in cui uno dei membri dell'Autorità cessi per qualunque motivo dall'esercizio delle sue funzioni è sostituito da un altro scelto con le stesse modalità con cui era stato scelto quello di cui si provvede alla sostituzione.
        12. Nei due anni successivi alla cessazione del mandato, i membri dell'Autorità non possono ricoprire le seguenti cariche o uffici pubblici:
          a) parlamentare italiano o europeo;
            b) titolare di una carica di Governo;
            c) giudice costituzionale;
            d) componente del Consiglio superiore della magistratura, salvo che ne faccia parte di diritto;
            e) componente di altra Autorità indipendente;
            f) Governatore o direttore generale della Banca d'Italia;
            g) capo di dipartimento di Ministero, segretario generale di Ministero, direttore generale di Ministero o Agenzia del Governo;
            h) componente del consiglio di amministrazione di aziende pubbliche o a partecipazione prevalentemente pubblica;
            i) presidente di regione o provincia autonoma, nonché componente dei relativi consigli o giunte;
            l) presidente di provincia o sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
 

      13. L'Autorità adotta il proprio regolamento di organizzazione entro trenta giorni dalla data della sua prima riunione, a maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Autorità non sono valide se non sono presenti almeno quattro componenti.


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  Esse sono adottate a maggioranza dei presenti, senza che, in ogni caso, risultino le eventuali opinioni in dissenso. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.
        14. Il trattamento economico dei membri dell'Autorità è equiparato al trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione.
        15. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 

Art. 4.
(Funzioni e poteri dell'Autorità).

      (V. articolo 6).

      1. L'Autorità esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, al fine di prevenire ed eventualmente sanzionare i conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo di cui all'articolo 7.

        2. L'Autorità svolge altresì le funzioni attribuite all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nel rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con i poteri e i limiti dell'Alto Commissario, ferma l'indipendenza dal Presidente del Consiglio dei ministri.
      (V. articolo 12, comma 4).       3. Ogni provvedimento assunto nell'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all'Autorità dalla presente legge deve essere motivato.
      (V. articolo 12, comma 1).       4. L'Autorità può chiedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le notizie e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
      (V. articolo 12, comma 2).       5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni

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  ed enti pubblici, per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
        6. L'Autorità può altresì consultare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le altre Autorità di settore, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
      (V. articolo 12, comma 3).       7. Le procedure relative alle attività svolte dall'Autorità, idonee a garantire a tutti gli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata sulla base di uno schema predisposto dall'Autorità, e sentite le competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione dello schema.
        8. L'Autorità presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.
 

Art. 5.
(Personale dell'Autorità).

      (V. articolo 5, commi 4 e 5).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.

        2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, tenuto conto delle specifiche

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  esigenze funzionali e organizzative dell'Autorità.
        3. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, l'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità.
        4. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 6 è autorizzata la spesa di 1.700.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
        5. L'Autorità può avvalersi, quando lo ritenga necessario, della consulenza di esperti, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
        6. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, dal quale è nominato, nei limiti di spesa di cui al comma 4, sentiti tutti i membri dell'Autorità stessa.
        7. Le spese di funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 

Art. 6.
(Giurisdizione competente e termini per le impugnazioni).

      (V. articolo 12, comma 5).

      1. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla corte d'appello di Roma. Il collegio giudicante è composto dal presidente della corte d'appello, che lo presiede, e da due giudici estratti a sorte ogni quattro anni tra i presidenti delle sezioni civili. La corte d'appello decide in camera di consiglio, entro venti giorni dal deposito dell'impugnazione.


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        2. La decisione della corte d'appello è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione. Il collegio giudicante è composto dal presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, e da due giudici estratti a sorte ogni quattro anni tra i presidenti delle sezioni civili. Il ricorso è deciso entro venti giorni dal deposito dell'impugnazione.
        3. Avverso i provvedimenti dell'Autorità e le decisioni della corte d'appello, gli interessati possono proporre impugnazione entro venti giorni dalla data di notifica.
        4. Qualora il Governo abbia sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della decisione dell'autorità giudiziaria, la Corte costituzionale decide entro venti giorni.
 

Capo III
PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI DEI TITOLARI DI CARICHE DI GOVERNO

Art. 3.
(Attività patrimoniali).

Art. 12.
(Separazione degli interessi).

      1. L'Autorità di cui all'articolo 5, esaminata la dichiarazione delle attività patrimoniali di cui all'articolo 4, comma 1, sentite per quanto di competenza l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le eventuali Autorità di settore, accerta caso per caso se i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari di cariche di Governo sono suscettibili di determinare conflitti di interessi.
      2. I beni immobiliari posseduti, anche per interposta persona, da titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi sono strumentali ad una attività di impresa.
      3. I valori mobiliari posseduti, anche per interposta persona, dai titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi superano il valore complessivo di 10 milioni di euro.
      4. Il possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese

      1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, l'Autorità accerta la consistenza del patrimonio detenuto anche per interposta persona dalle persone che ricoprono cariche di Governo. Nel caso in cui vi siano ritardi nel ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 7, l'Autorità provvede comunque agli accertamenti, salvo procedere alla loro integrazione dopo il ricevimento delle dichiarazioni mancanti.
      2. L'Autorità procede a norma del presente articolo:
          a) quando il titolare della carica di Governo possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario;


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operanti nei settori della difesa, energia, servizi erogati in concessione o autorizzazione, nonché concessionarie di pubblicità e imprese dell'informazione giornalistica e radio-televisiva editrici di testate a diffusione nazionale, è in ogni caso suscettibile di determinare conflitti di interessi, salvo che l'Autorità di cui all'articolo 5, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti la posizione marginale dell'impresa nel relativo settore di attività o la sua non rilevanza in relazione alle specifiche funzioni e poteri inerenti all'incarico di Governo esercitato.
      5. Alle attività patrimoniali suscettibili di determinare conflitti di interessi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
      6. Ai fini del presente articolo, si ha partecipazione rilevante in una impresa quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 2359, primo o terzo comma, del codice civile e all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
          b) quando la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di Governo nel medesimo settore di mercato, superiore a 10 milioni di euro, sia tale da configurare il rischio evidente di turbative della concorrenza o di condizionamento dell'attività di governo.

      3. Il limite di 10 milioni di euro indicato nella lettera b) del comma 2 è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
      4. Nei casi di impresa individuale, si applica il comma 3 dell'articolo 10.
      5. Ai fini della presente legge si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 4,99 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e del 20 per cento negli altri casi. Sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.
      6. Nei casi previsti dalla lettera b) del comma 2, l'Autorità valuta, in particolare, se il titolare della carica di Governo possa, direttamente o indirettamente, influenzare l'attività dell'impresa ovvero il settore di mercato nel quale l'impresa opera.

(V. articolo 7).       7. L'Autorità, qualora ritenga che possa configurarsi il conflitto di interessi di cui al comma 2, chiede il parere della CONSOB, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle competenti Autorità di settore, concordando un termine non superiore a quindici giorni entro il quale le Autorità sono tenute a esprimere il parere.
        8. Nel caso previsto dal comma 7, le Autorità interpellate si pronunciano nel loro parere anche sulle misure a loro avviso ritenute necessarie per prevenire il conflitto di interessi. Qualora si debba procedere all'istituzione di un trust cieco,

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  ai sensi degli articoli 14 e 15, le Autorità si pronunciano, altresì, sulle misure che il trustee deve assumere per garantire l'effettiva rispondenza del trust istituito alle caratteristiche previste dai medesimi articoli. All'alienazione si procede quando si tratta dell'unica misura possibile per evitare nella specifica situazione il conflitto di interessi. I pareri delle Autorità di cui al comma 7 sono comunicati immediatamente al titolare della carica di Governo; i pareri sono altresì allegati alle deliberazioni dell'Autorità.
        9. L'Autorità, acquisiti i pareri di cui ai commi 7 e 8, qualora ne esistano i presupposti, convoca l'interessato, gli comunica la configurabilità del conflitto di interessi e lo invita, qualora non condivida le valutazioni pervenutegli, a trasmettere le sue osservazioni entro l'ulteriore termine di quindici giorni.
        10. L'Autorità, valutate le osservazioni dell'interessato, se ritiene che si configuri il conflitto di interessi, delibera di invitarlo ad optare tra l'alienazione delle partecipazioni nella misura idonea a riportarne la consistenza al di sotto delle indicate soglie di rilevanza, indicando tale misura, ovvero l'istituzione di un trust a norma dell'articolo 15.
        11. Il trust istituito ai sensi dell'articolo 15 ha ad oggetto solo valori mobiliari.
        12. Il titolare della carica di Governo può anche scegliere di procedere all'alienazione di una parte dei propri beni e di istituire un trust con le caratteristiche di cui agli articoli 14 e 15 su un'altra parte dei propri beni, oppure di procedere all'alienazione dei beni e al conferimento del ricavato in un analogo trust.
        13. Le opzioni di cui ai commi 10 e 12 devono essere comunicate all'Autorità con atto scritto entro i quindici giorni successivi al ricevimento della deliberazione di cui al comma 10.
        14. Nel caso in cui il titolare della carica di Governo abbia optato per l'alienazione totale o parziale, alla stessa deve provvedersi secondo gli adempimenti necessari concordati con l'Autorità, tra i quali sono indicati i beni che è necessario dismettere e in quale quantità, nonché i

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  limiti di reinvestimento del ricavato dell'alienazione, necessari al fine di evitare che persistano o si determinino nuovamente situazioni di potenziale conflitto di interessi, salvo che il titolare della carica di Governo abbia scelto di conferire quanto ricavato dalle operazioni di dismissione in un trust con le caratteristiche di cui agli articoli 14 e 15.
        15. Il completamento delle operazioni di alienazione previste tra gli adempimenti di cui al comma 14 deve avvenire entro i successivi centoventi giorni, prorogabili dall'Autorità per non più di altri novanta giorni, nel caso in cui la quantità di beni sia particolarmente ingente o comunque la loro collocazione sul mercato risulti particolarmente difficile.
        16. Completati gli adempimenti di cui ai commi precedenti, una volta accertato che non sussistono più situazioni di potenziale conflitto di interessi rilevanti ai sensi del presente articolo, l'Autorità rilascia al titolare della carica di Governo una dichiarazione con cui attesta che il medesimo è in regola con le prescrizioni di cui alla presente legge, salvo prevedere, secondo quanto disposto dall'articolo 9, i casi in cui è tenuto comunque ad astenersi.
        17. Il titolare della carica di Governo, se opta per l'istituzione di un trust con le caratteristiche di cui agli articoli 14 e 15, nei successivi sessanta giorni sottopone l'atto costitutivo del medesimo all'Autorità per l'approvazione.
        18. Qualora l'Autorità indichi la necessità di procedere alla modificazione di clausole dell'atto istitutivo del trust ai fini del rispetto delle disposizioni della presente legge, il titolare della carica di Governo vi provvede entro i successivi dieci giorni.
        19. Nel caso di mancato esercizio delle opzioni di cui ai commi 10 e 12 entro il termine prescritto, salve le impugnazioni previste dall'articolo 6, si intende che l'interessato abbia optato per la disponibilità dei beni il cui possesso è incompatibile con la carica di Governo.

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        20. Nel caso di cui al comma 19, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alle cariche di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Per le altre cariche di cui all'articolo 7 vengono informati dall'Autorità i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato.
        21. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla data della pubblicazione tutti gli atti compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.
 

Art. 13.
(Effetti dell'invito all'opzione).
 

      1. Dalla data dell'invito all'opzione di cui al comma 10 dell'articolo 12, l'esercizio dei diritti di voto connessi alle partecipazioni, azioni o quote che, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, fanno parte delle attività patrimoniali degli interessati è sospeso sino all'applicazione delle misure di cui al medesimo articolo 12.

        2. Nei sessanta giorni successivi le assemblee delle società nelle quali i titolari delle cariche di Governo possiedono partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 12, comma 5, sono convocate dagli organi statutariamente competenti per deliberare sulla conferma o sulla sostituzione dei relativi amministratori.
        3. Se l'assemblea non è convocata nel termine indicato nel comma 2, il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la società, su ricorso dell'Autorità, dispone con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.
        4. Con l'invito all'opzione l'Autorità stabilisce, con propria deliberazione scritta, che, in attesa del completamento delle operazioni finanziarie di alienazione

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  o separazione patrimoniale idonee a escludere la possibilità di azione in conflitto di interessi, il titolare della carica di Governo, che si trovi in una delle situazioni previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, deve astenersi dal prendere decisioni, partecipare a deliberazioni o adottare provvedimenti in materie in cui possa configurarsi conflitto di interessi.
        5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di incompatibilità.